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Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per se' e familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale degli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense. Uguale facolta' spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita' o indiretta.

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art14 · fonte su Normattiva