All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi: "Al trasferimento del portafoglio di una societa' di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione. Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualita' di socio della societa' posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della societa' cessionaria".
Testo vigente dal 6 febbraio 1980
