Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' sostituito dal seguente: "Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato".
Testo vigente dal 6 febbraio 1980
