Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' sostituito dal seguente: "Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del........ (Gazzetta Ufficiale del............n....)". Nel caso di piu' decreti di autorizzazione, e' sufficiente indicare gli estremi del primo decreto. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione e' sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' soppresso".

Testo vigente dal 6 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;13~art5 · fonte su Normattiva