Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia puo' stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilita' civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art12 · fonte su Normattiva