Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'ente morale "Alleanza cooperativa torinese" sono sostituiti dai seguenti "Art. 6. - Il Consiglio di amministrazione e' composto:

  • a)di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea per scrutinio di lista, col sistema della rappresentanza proporzionale diretta;
  • b)di tre rappresentanti dei consumatori, designati uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino;
  • c)di tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni sindacali che operano nella provincia di Torino. I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". "Art. 9. - I cinque sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati:
  • a)due effettivi ed uno supplente dalla assemblea dei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente attraverso il sistema di elezione indicato per il Consiglio di amministrazione;
  • b)uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  • c)uno effettivo dalla Lega delle cooperative e mutue;
  • d)uno effettivo dalla Confederazione cooperativa italiana. I sindaci esercitano le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile e possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva".

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-25;316~art1 · fonte del testo