L'art. 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995, e' integrato dal seguente comma: "Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente".

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-25;316~art2 · fonte del testo