Alla, legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis: "Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, e' ammesso ricorso alla Corte dei conti".
Testo vigente dal 27 aprile 1961
