Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-ter: "Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, e' riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. ((Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra))".
Testo vigente dal 31 maggio 1967
