Art. 10 — Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto". All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni". Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 30 dicembre 2005
