All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,". All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il mese di febbraio". All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalita' di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina cosi' effettuata e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia". L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

  • a)alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
  • b)alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
  • c)alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimita'. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. 3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".

Testo vigente dal 30 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270~art9 · fonte su Normattiva