Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Art. 6 — Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957

All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14". All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque ricorrono, sono soppresse. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali" sono soppresse;
  • b)al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18" sono soppresse;
  • c)al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
  • d)al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso;
  • e)al sesto comma, le parole: "ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale" sono soppresse;
  • f)al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono soppresse. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
  • b)al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
  • c)al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
  • d)al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis";
  • e)al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
  • f)al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
  • g)al primo comma, il numero 7) e' abrogato;
  • h)al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e" sono soppresse;
  • i)al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il numero 1) e' abrogato;
  • b)il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
  • c)al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi uninominali" sono soppresse;
  • d)al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste ammesse";
  • e)al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione". All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato nel collegio uninominale o" sono soppresse;
  • b)all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
  • b)al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
  • c)al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle seguenti: "un'urna";
  • d)al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola". All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile";
  • b)al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione". All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda". All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda". All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola". All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "dell'urna". All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse;
  • b)al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono sostituite dalle seguenti: "nella cassetta". All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)i commi 1 e 2 sono abrogati;
  • b)al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse;
  • c)al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
  • b)al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole liste". All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il secondo comma e' abrogato;
  • b)al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
  • b)al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
  • b)al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna". All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione";
  • b)al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e' abrogato.

Testo vigente dal 30 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270~art6 · fonte su Normattiva