Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Art. 8 — Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993
All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
- b)al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' abrogato. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature". All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste";
- b)il comma 3 e' abrogato;
- c)al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati";
- d)al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati". All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali";
- b)al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati" fino alla fine del comma sono soppresse. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
- b)al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale". L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' abrogato. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 e' premesso il seguente: "01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori". Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" e' abrogato.
Testo vigente dal 30 dicembre 2005
