Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, concernente le norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico, sono sostituiti dai seguenti: "Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio e' corrisposto fino al compimento del ventunesimo anno di eta' per i maschi e fino al trentesimo anno di eta' per le femmine. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 31 MARZO 1980, N. 126))".

Testo vigente dal 27 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;404~art2 · fonte su Normattiva