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Il periodo di servizio stabilito dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' ridotto rispettivamente a due e quattro anni. Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a "scelto".

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-29;577~art1 · fonte del testo