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L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta, modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale. "Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di Istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ad concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva".
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
