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Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere validi, per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina a ufficiale di complemento della Marina, i titoli di studio richiesti dalle norme precedenti. Ai detti titoli di studio sono aggiunti i diplomi di Istituto tecnico industriale - sezione navalmeccanici e sezione elettronici - per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi rispettivamente del Genio navale e delle Armi navali. Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-29;575~art5 · fonte del testo