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La meta' dei posti messi a concorso e' riservata ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto b) dell'articolo 1, che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta' e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o piu' gravi. I posti messi a concorso in base all'articolo 1 che non siano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al precedente comma. Qualora i posti riservati ai sottufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, non vengano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1980 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-10-09;634~art2 · fonte su Normattiva