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Il concorso previsto dall'articolo 1 e' indetto con decreto del Ministro dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti nell'organico cumulativo di sottotenenti e tenenti, fissa le norme di svolgimento del concorso stesso e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. L'esame di ammissione al corso consiste in due prove scritte ed un colloquio. I posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare le trecento unita'.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1980 al 6 giugno 2012
