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Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalita', lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso. Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianita' assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa. Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso non conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo. Coloro che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze disciplinari, o di comportamenti incompatibili con l'appartenenza al Corpo, o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la meta' delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del Ministro dell'interno. Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1980 al 6 giugno 2012
