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L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali e' stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del gruppo squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica".
Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 9 ottobre 2010
