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L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi biennali ed annuali della scuola sottufficiali dei carabinieri e' composta: dal comandante della scuola o da chi ne fa le veci, presidente; da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro; da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario senza diritto a voto".

Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;435~art6 · fonte su Normattiva