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L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Il corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al conseguimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale. Il corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali. Gli allievi che non superano i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi a presentarsi agli esami finali del corso successivo. Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformita' delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Le nomine al grado di vicebrigadiere dei provenienti dal corso annuale avranno luogo dopo quelle del corso biennale che si concludera' nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso saranno idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione".

Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;435~art9 · fonte su Normattiva