Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Le aliquote di detrazione dell'anzianita' di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1970, nei confronti degli appuntati e dei militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010
