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I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue: aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, 59; marescialli dei tre gradi, brigadiere e vicebrigadiere, 56; appuntato e militare di truppa, 55. In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, i sottufficiali, gli appuntati e militari di truppa della Arma dei carabinieri e della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i piu' bassi limiti di eta' previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499. In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni effetto avvenuta per eta'.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010
