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All'onere derivante dalla presente legge nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno. All'onere a carico dell'anno 1972, valutato in lire 7.500 milioni, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-11;1090~art4 · fonte su Normattiva