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Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Quadro II - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio: nella colonna 1 sono soppresse le parole: "Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale e aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3)"; nella colonna 2, ed in corrispondenza della suddetta modificazione, sono soppressa le parole: "1/9 dell'organico del grado"; nella colonna 1 e' soppressa, con la decorrenza indicata all'articolo 4 della presente legge, la seguente dicitura: "Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:
  • a)15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);
  • b)un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);
  • c)tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4)"; nelle colonne 2 e 3, in corrispondenza della suddetta modificazione e con la stessa decorrenza, sono soppresse le parole: "1/36 dell'organico del grado" e "1/9 dell'organico del grado".
  • b)E' soppresso il quadro III - Ruolo del servizio automobilistico.
  • c)Il quadro IV (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali medici) e' sostituito da quello riportato nell'allegato B alla presente legge; il quadro V (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali chimici farmacisti) e' soppresso.
  • d)Sono soppressi i quadri VI (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali commissari), VII (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali di sussistenza), VIII (Ruolo del servizio di amministrazione) e IX (Ruolo del servizio veterinario).
  • e)Le note (2), (3), (4) e (5) poste in calce alla tabella n. 4 sono soppresse.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-18;257~art11 · fonte del testo