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Non puo' essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di libera docenza, conseguito in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, all'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito che abbia gia' fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo. L'ufficiale che abbia fruito di un vantaggio per titolo di specializzazione, ove abbia conseguito la libera docenza in base alle disposizioni citate nel precedente comma, ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi calcolata, ai sensi delle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel grado in cui ha conseguito la libera docenza stessa. Se la libera docenza sia stata conseguita nel grado di tenente colonnello, lo spostamento e' pari a 1/100 dell'organico del grado. L'ufficiale in possesso di libera docenza non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano, che abbia le condizioni previste dalle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, per conseguire la libera docenza.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-18;257~art12 · fonte del testo