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Il quinto comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, deve intendersi nel senso che l'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito, in possesso di piu' titoli di specializzazione o di libera docenza, non puo' oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano in possesso di un solo titolo di specializzazione o di libera docenza. L'ufficiale che abbia conseguito titolo di specializzazione prima della data di entrata in vigore della presente legge o di libera docenza in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, deve presentare, a pena di decadenza, il relativo titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore suddetta. Per la valutazione di tali titoli si applicano le norme precedentemente in vigore.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-18;257~art13 · fonte su Normattiva