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I corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e i corsi superiori dei servizi, soppressi dal precedente articolo 11, che siano gia' iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento e agli ufficiali che li frequentano continuano ad applicarsi i vantaggi di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-18;257~art14 · fonte su Normattiva