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Art Dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente: "Art. 69-bis - Non puo' essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale di servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo. Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli coseguiti tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto. I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma. L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di uguale o superiore".

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-18;257~art3 · fonte del testo