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Sono abrogati l'articolo 70, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63. Le disposizioni dei predetti articoli continuano, tuttavia, ad applicarsi per l'attribuzione del primo vantaggio di carriera o del vantaggio immediatamente successivo a quello gia' acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge agli ufficiali che portino a compimento i periodi di volo prescritti entro i seguenti termini dalla suddetta data: un anno, per il vantaggio di cui alla lettera a) o alla lettera b) del quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955 n. 1137 e successive modificazioni; tre anni, per il vantaggio di cui alla lettera c) dello stesso quadro.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-18;257~art4 · fonte del testo