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Nella colonna 3 del quadro XI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti integrazioni: in corrispondenza del grado di colonnello dopo le parole "12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo" sono aggiunte le seguenti: "oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale generale, o incarico equipollente"; in corrispondenza del grado di tenente colonnello dopo le parole "12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore" sono aggiunte le seguenti: "oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente".
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010
