Art. 4
La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificato nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato articolo 3. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Testo vigente dal 12 aprile 1968
