Art. 23 — Diritto a pensione dei superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate
I superstiti dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusi dal pensionamento per effetto delle disposizioni in precedenza vigenti, hanno diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 19, a condizione che non si sia verificato nei loro confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di presentazione della domanda di pensione di cui al successivo comma, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo gli articoli 19 e 21. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno da quest'ultima data; diversamente, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. La domanda di pensione da parte delle persone di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
