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I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantesimo anno di eta' e, purche', in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. (( A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica)). Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantesimo anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il loro richiamo in temporaneo servizioe' disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. Il militare in ausiliaria non puo' assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di eta', sia collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneita', puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non e' computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non puo' superare il sessantunesimo anno di eta'. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 11 febbraio 1998
