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La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dell'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198

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Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art11 · fonte su Normattiva