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I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonche' le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art15 · fonte su Normattiva