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Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995
