Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →
Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
- a)per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;
- b)per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso. Il militare che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. Il militare che, allo scadere, del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995
