L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' sostituito dal seguente: "I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale".

Testo vigente dal 5 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-21;1027~art3 · fonte del testo