I Consigli diretti degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957. A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957.

Testo vigente dal 5 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-21;1027~art6 · fonte del testo