I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953. A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953. Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

Testo vigente dal 16 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;92~artunico · fonte del testo