All'articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: "Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1974. Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina".
Testo vigente dal 31 agosto 1974
