A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 47.800. A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000. Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo. Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. A decorrere dal 1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticita' di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1986

    Questione infondata
    5 febbraio 1986

    L'istituto del trattamento minimo pensionistico, così come disciplinato dagli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, inteso a garantire che la prestazione pensionistica abbia, nei confronti dei lavoratori, comunque un livello minimo adeguato "alle loro esigenze di vita" e non soltanto ai bisogni alimentari, deve essere ricondotto all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente (v. massima precedente) determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali. Non può, pertanto, affermarsi che il trattamento minino previsto per i lavoratori autonomi debba automaticamente ritenersi inadeguato solo perché la diversa categoria dei lavoratori dipendenti gode in concreto d'un trattamento minimo superiore, essendo presumibile che per quest'ultima categoria il legislatore abbia discrezionalmente valutato differentemente le "esigenze di vita" da tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva, senza con ciò esorbitare dai limiti di ragionevolezza. Ne' può dirsi irrazionale la scelta del legislatore di mantenere fermo, per i lavoratori autonomi, mancando una retribuzione di riferimento, un criterio di perequazione automatica dei minimi pansionistici ancorato alle variazioni del costo della vita, anziché estendere quello, introdotto per i lavoratori dipendenti, che tiene conto della dinamica salariale. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevate sotto il profilo che essi, prevedendo un diverso trattamento minimo di pensioni per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, determinerebbero una ingiustificata discriminazione a svantaggio dei lavoratori autonomi). - S. nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 314/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 9 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art2 · fonte su Normattiva