Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.
Testo vigente dal 18 novembre 2011
