Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, concedendo a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in nome e per conto dello Stato.

Testo vigente dal 18 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-31;190~art4 · fonte su Normattiva