[1]ALLEGATO 2

[2]Testo della legge n. 216 della regione Lombardia approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1983 Modifica agli articoli 59 e 65 dello statuto della regione Lombardia Art. 1.

[3]Il primo comma dell'articolo 59 e' soppresso e cosi' modificato: "Art. 59. - Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle commissioni, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio regionale e su di essa il consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento".

Testo vigente dal 30 ottobre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-23;583~art1 · fonte su Normattiva