Art. 60
Non e' ammessa l'iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprieta' fondiaria, nonche' per la modifica dello statuto. Sull'ammissibilita' delle proposte decide l'ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimita'. Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
