Art. 3
Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Testo vigente dal 8 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva